SEMs Flying Office
Bürodienstleistungen aller Art

Termini e Condizioni

SEMs Flying Office fornisce generalmente servizi come tali. I servizi o la realizzazione di specifici risultati lavorativi sono dovuti solo se ciò è espressamente concordato nell'offerta/nel contratto.


§ 1 Oggetto e ambito dei servizi


1. I servizi concordati tra il cliente e il fornitore sono dettagliati nell'offerta/contratto.


§ 2 Remunerazione


1. Le parti convengono che i servizi descritti al § 1 saranno fatturati in base al tempo e all'impegno profuso o – se concordato – come somma forfettaria. Si applicano i termini e le condizioni della rispettiva offerta/contratto.


a) Retribuzione su base oraria o forfettaria a seconda dell'offerta/descrizione del servizio. Se è stata concordata una remunerazione oraria, si applica la tariffa oraria netta specificata nell'offerta/contratto. Se nell'offerta non è indicata una tariffa specifica, si applicano le seguenti tariffe standard (nette), a seconda dell'area di responsabilità: da € 52,00 (supporto amministrativo) a € 62,50 (assistenza qualificata/supporto al progetto). L'assegnazione dell'area di responsabilità si basa sull'attività descritta nell'offerta/contratto. Modifiche alla tariffa oraria o al passaggio a una tariffa forfettaria richiedono un preventivo accordo scritto.


b) Una tariffa forfettaria per fotocopie, spese postali, telefoniche e fax, pari al 6,5% dell'importo totale di cui al punto a), verrà addebitata solo se espressamente concordata nell'offerta/contratto.


c) Le spese di viaggio relative ai servizi concordati (inclusi gli spostamenti verso la sede del cliente) saranno addebitate a € 0,30 al chilometro.


d) L'IVA di legge verrà aggiunta ai compensi di cui ai punti da a) a c).


2. Le tariffe concordate si applicano sia al titolare dell'impresa che ai suoi dipendenti e subappaltatori.


3. L'impresa ha diritto a fatturare mensilmente i servizi resi.


4. Il cliente è tenuto a trasferire l'importo finale indicato in fattura sul conto del fornitore specificato di seguito entro 14 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, su richiesta, ad addebitare l'importo tramite addebito diretto SEPA. In casi eccezionali, verrà concordato un pagamento anticipato per un determinato numero di ore. Una volta esaurito l'importo pagato, sarà dovuto un nuovo pagamento anticipato concordato.


§ 3 Luogo di esecuzione


Il luogo di esecuzione è generalmente la sede legale dell'appaltatore o la sede legale del cliente, oppure un luogo concordato separatamente. I servizi di ufficio possono essere forniti in forma scritta (ad esempio, posta, internet, fax) o verbale (telefono, di persona).

§ 4 Durata e risoluzione del contratto

1. Il contratto di servizio ha durata indeterminata, a decorrere dalla data di inizio indicata nell'offerta/nel contratto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di un mese, con effetto a partire dalla fine del mese. La data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'altra parte è determinante. La comunicazione di recesso deve essere data in forma scritta (ad esempio, tramite e-mail), salvo diversa disposizione di legge.
Le seguenti disposizioni si applicano solo se espressamente concordate nell'offerta/contratto in alternativa al § 1.


• Alternativa A (a tempo determinato, con risoluzione automatica): Il contratto di servizio ha validità fino alla data di scadenza indicata nell'offerta/contratto e si risolve automaticamente senza necessità di preavviso.


• Alternativa B (a tempo determinato con rinnovo automatico): Il contratto di servizio ha validità fino alla data di scadenza indicata nell'offerta/contratto. Si rinnova automaticamente per il periodo di rinnovo specificato nell'offerta/contratto (ad esempio, 1 mese), salvo diversa disposizione di legge a meno che il fornitore o il cliente non si oppongano al rinnovo. L'opposizione deve pervenire all'altra parte entro e non oltre due settimane prima della scadenza del contratto. La data di ricezione da parte dell'altra parte è determinante. L'opposizione deve essere in forma scritta (ad esempio, tramite e-mail), salvo diversa disposizione di legge.


2. Resta impregiudicato il diritto di recesso per giusta causa.


§ 5 Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile senza limitazioni in caso di dolo o colpa grave. In caso di colpa lieve, l'appaltatore sarà responsabile solo (i) per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e (ii) per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali). Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento è un prerequisito per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Cliente può fare regolarmente affidamento.

2. In caso di colpa lieve, come definita al punto 1(ii), la responsabilità dell'Appaltatore è limitata ai danni tipici e prevedibili. La responsabilità per mancato guadagno, mancato risparmio e altri danni indiretti e consequenziali sussiste solo in caso di dolo o colpa grave. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto e quella derivante da garanzie assunte.

§ 6 Obbligo di riservatezza (Oggetto e ambito di applicazione)


1. Il Fornitore si impegna a mantenere la riservatezza in merito ai segreti commerciali e aziendali del Cliente a esso affidati o di cui venga a conoscenza nel corso o in relazione al lavoro svolto per il Cliente, in particolare per quanto riguarda le informazioni interne aziendali e i processi di lavoro, per tutta la durata del contratto di servizio in essere tra le parti.

2. Per segreti commerciali o aziendali si intendono esclusivamente quei fatti relativi all'attività commerciale del Cliente che non sono di dominio pubblico, ma noti solo a una ristretta cerchia di persone, nella cui riservatezza il Cliente ha un legittimo interesse economico e che, secondo la volontà espressa o altrimenti desumibile del Cliente, devono rimanere segreti.

I segreti commerciali, in questo senso, includono, in particolare:

  • Informazioni tecniche quali metodi, procedure, formule, tecniche e invenzioni; informazioni economiche quali elenchi clienti, prezzi e dati finanziari e fonti di approvvigionamento.
  • Le informazioni già note o generalmente accessibili al contraente al momento in cui queste le ha ricevute, o che successivamente diventano accessibili al contraente senza colpa di quest'ultimo, non sono considerate segreti commerciali in questo senso.


3. L'obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni accessibili a chiunque o la cui divulgazione non arrecherebbe alcun danno evidente al cliente. Qualora il contraente abbia dubbi sull'esistenza di un obbligo di riservatezza in un caso specifico, è tenuto a richiedere istruzioni alla direzione del cliente in merito alla necessità di trattare un determinato fatto come riservato.

4. Tutti gli obblighi del contraente derivanti da questo obbligo di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del contratto di servizio.

§ 7 Garanzia

L'appaltatore generalmente fornisce i propri servizi come servizio. Una "garanzia", intesa come contratto d'appalto per lavori e servizi, sussiste pertanto solo nella misura in cui l'offerta/il contratto specifichi espressamente prodotti d'opera definibili o risultati concreti (ad esempio, un documento specifico, un'analisi, un progetto) in quanto tali. In tal caso, l'appaltatore provvederà inizialmente a una prestazione sostitutiva (riparazione o sostituzione) entro un termine ragionevole in caso di difetti. Qualora la prestazione sostitutiva non vada a buon fine, il cliente potrà ridurre il prezzo o – in caso di difetti significativi – recedere dalla parte di lavoro in questione. Per le componenti puramente di servizio, in caso di inadempimento contrattuale, sussiste il diritto a una nuova prestazione nell'ambito dell'attività concordata. Ulteriori reclami sono disciplinati dal § 5.

§ 8 Disposizioni finali


1. Qualora una qualsiasi disposizione del presente contratto sia o diventi invalida, o qualora il contratto presenti una lacuna, la validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata. In sostituzione della disposizione invalida, si considererà concordata una disposizione che si avvicini il più possibile all'intento economico delle parti; lo stesso vale in caso di lacuna.

2. Non sono previsti accordi collaterali. Modifiche e integrazioni al presente contratto devono essere effettuate per iscritto (ad esempio, tramite e-mail), salvo diversa disposizione di legge. Ciò vale anche per qualsiasi modifica di questo requisito formale. Gli accordi individuali tra le parti prevarranno in ogni caso sulle presenti Condizioni Generali.

3. Salvo diversa disposizione del presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.


Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è Colonia, a condizione che il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico. In caso contrario, si applicano i fori competenti previsti dalla legge.


 
 
 
E-mail
Chiamata
Mappa